| CARATTERISTICHE
ALLUMINIO | |
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Il Trasporto su strada Sito dedicato
agli autotrasportatori con informazioni pratiche e consigli sull'utilizzo dell'Alluminio
nei trasporti. | |
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La
normativa sanitaria italiana |
L'ampio
lavoro sperimentale, condotto negli anni recenti, ha portato l'Istituto Superiore
di Sanità ad essere fra i centri di punta nella sperimentazione sulla migrazione
dell'alluminio nei cibi. Da questo Istituto è venuta una posizione definitiva
sulle caratteristiche sanitarie dell'alluminio negli utensili da cucina, a fugare
ogni possibile dubbio da parte dei responsabili dei controlli sanitari.
Manca ancora, purtroppo, in campo normativo, un atto che traduca i risultati sperimentali
ottenuti in una norma esplicita a garanzia e tranquillità del consumatore.
Le norme di riferimento vigenti sono: Decreto
18 aprile 2007 n. 76 Legge
30 aprile 1962 n. 283 Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 Decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777 Decreto Legislativo 25 gennaio
1992 n. 108 Direttiva 76/893/CEE Direttiva 89/109/CEE |
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L'alluminio
e la normativa
sanitaria italiana |
La legge n. 283 del 1962 cita i materiali destinati a contenere gli alimenti
e fissa due principi di carattere generale (ripresi anche da norme comunitarie
recepite poi nel nostro diritto nazionale (vedi il DPR 777/1982 e il decreto legislativo
108/1992): ogni materiale può essere utilizzato a contatto con gli alimenti purché
non ceda sostanze che rendano nocivi gli alimenti e non ne alteri le caratteristiche
organolettiche. Contrariamente a ciò che molti affermano, quindi, anche l'impiego
dell'alluminio in cucina è soggetto a regolamentazione: può essere utilizzato
in qualità di materiale destinato ad entrare a contatto con gli alimenti purché
ottemperi a questi due principi di carattere generale. La legge 283/1962
demandava poi al Ministro della sanità il compito di regolamentare, tramite specifici
decreti, i vari materiali. E' successo quindi che il Legislatore ha cominciato
a regolamentare i materiali che ponevano i maggiori problemi dal punto di vista
sanitario, a cominciare dalle materie plastiche che per la loro composizione chimica
complessa potevano essere potenzialmente pericolose per la salute pubblica; così
è nato il D.M. del 21/3/73 che tutti sono abituati a vedere citato sui contenitori
per alimenti e con il quale hanno trovato regolamentazione le materie plastiche,
le gomme, la carta, il cartone, la cellulosa rigenerata, l'acciaio inossidabile
ed il vetro. Perché non si è regolamentato anche l'alluminio?
Il motivo fu che le autorità sanitarie non ritennero così impellente inserirlo
in una normativa in quanto non presentava grossi rischi. Purtroppo questo
fatto, che doveva rappresentare un elemento di ulteriore tranquillità a favore
dell'alluminio, con il tempo si è trasformato in un elemento di incertezza e perciò
fortemente negativo. Alcuni hanno interpretato la norma nel senso: non essendoci
un decreto specifico, significa che non è ammesso e non può essere utilizzato.
In anni ormai lontani i carabinieri dei NAS o gli ispettori delle USSL crearono
qualche problema perché, durante i loro controlli, non sapendo in base a quale
normativa giudicare l'idoneità dell'alluminio, per malinteso senso di prudenza
lo sequestravano. Il secondo elemento che rivestiva aspetti preoccupanti
era la diffusa ed errata interpretazione della norma. Gli specifici decreti
che il Ministro ha emanato sui materiali citati sopra (ad esempio il decreto sulle
materie plastiche) avevano soprattutto uno scopo: stabilire i metodi per valutare
la quantità di questi materiali ceduta dal contenitore agli alimenti. Per far
questo occorreva individuare, in via preliminare, dei test convenzionali.
Il metodo prescelto fu quello di impiegare i cosiddetti liquidi simulanti
le diverse categorie di alimenti mettendoli a contatto con i contenitori destinati
ai cibi, per poi valutare quanto del materiale loro costituente passa dal contenitore
all'alimento. Se, dunque, un contenitore è destinato al contatto con alimenti
acquosi, il liquido simulante le condizioni di impiego sarà l'acqua; se il contatto
si avrà con alimenti acidi il simulante sarà una soluzione di acido acetico al
3%, se con alimenti di natura alcoolica si impiegherà l'etanolo al 15%, se con
alimenti grassi l'olio di girasole. Il decreto stesso prevedeva, allora
come oggi, che l'applicazione dei test coi liquidi simulanti fosse limitata ai
materiali espressamente indicati negli articoli e negli allegati che fanno parte
integrante del decreto stesso. Di fatto accadeva che, dopo i
prelievi, i NAS inviavano i campioni ai laboratori (USSL, Presidi multizonali,
ecc.) dove, forse per cattiva informazione, i tecnici sottoponevano i contenitori
di alluminio (vaschette e pentole) al contatto con soluzione di acido acetico
al 3% per determinare la migrazione. In effetti questa migrazione era importante
perché l'alluminio a contatto con soluzioni acide subisce senz'altro una notevole
aggressione, molto maggiore di quella subita a contatto con gli alimenti. Siccome
il limite accettabile di migrazione, ad esempio per le materie plastiche, era
di 50 milligrammi per kg e l'alluminio lo superava abbondantemente, esso veniva
dichiarato come non a norma, creando con ciò enormi turbative nel settore.
Tutti questi casi venivano poi segnalati al Laboratorio di Tossicologia Applicata
dell'Istituto Superiore di Sanità per la revisione d'analisi e, poco a poco, divenne
evidente che questa incertezza normativa andava rapidamente sanata. Fu
perciò iniziato uno studio sperimentale, preliminare all'articolazione di un'apposita
norma su questo materiale. Per primo fu affrontato il problema di quali
parametri adottare; già si sapeva che i liquidi simulanti specificati dal DM 27
marzo 1973 non davano risultati probanti se applicati a certi materiali metallici,
avendone fatto esperienza per la regolamentazione della banda stagnata e della
banda cromata. Infatti, con questi simulanti si verificavano condizioni assolutamente
non corrispondenti a quanto si verificava nel contatto reale con gli alimenti.
Si pose poi il problema di identificare quali fossero le qualità di
alluminio effettivamente utilizzate nel settore alimentare e ne vennero individuate
due, chiamate tipo 1 e tipo 2. Il primo è quello che viene utilizzato comunemente
per pentole e fogli di alluminio, praticamente puro con minime presenze di altri
metalli a livello di impurità e che non presenta rischi a contatto con gli alimenti.
L'alluminio di tipo 2, invece, è quello utilizzato per i prodotti fusi (caffettiere,
piastre per tostapane, griglie per la carne, ecc.) con una minore percentuale
di alluminio sul totale e la presenza di altri metalli in lega. Le prove
furono condotte su entrambi i tipi di materiale. Le prove sull'alluminio di tipo
1, quello impiegato per la produzione di pentole, furono condotte prima secondo
il metodo dei liquidi simulanti anche se non previsto dalla legge per questo materiale.
La prova con l'olio di girasole fu condotta addirittura per due
ore a 175 °C per ricreare le condizioni della frittura che, per il contatto con
l'olio, sono le più critiche. La migrazione rilevata è stata inferiore a 0,05
milligrammi per decimetro quadro, valore che è praticamente il limite di rilevabilità
del metodo. Si è quindi appurato che il contatto con sostanze grasse non dava
luogo a migrazioni apprezzabili. E' stata quindi condotta la prova
con la soluzione di acido acetico al 3%, pur nella convinzione dell'inapplicabilità
di questo simulante. Nella prima batteria di prove sono state simulate le
condizioni refrigerate (5 °C) a tempi di contatto crescenti di 2 ore, 24 ore,
240 ore, tempo massimo dopo il quale si ha un appiattimento della curva dei valori
rilevati. A queste condizioni la migrazione è sempre stata contenuta.
La serie di prove condotte a temperatura ambiente (40 °C) ha dato, sino
a 24 ore, una migrazione elevata ma non eccessiva, mentre dopo 240 ore (10 giorni)
si era rilevato un picco nei valori. A fronte di questi test sono state
condotte anche prove sugli alimenti secondo delle tabelle dietetiche costruite
sulla base di ricerche condotte dall'Istituto Nazionale della Nutrizione.
Questi alimenti sono stati cotti o conservati in parte in alluminio e in parte
in pirex, materiale inerte per antonomasia, per avere un campione bianco di confronto.
I dati riscontrati testimoniano una migrazione estremamente bassa (l'unico
caso di valore un po' elevato, come era prevedibile, si è avuto con la giardiniera,
che contiene aceto, con la quale si è arrivati a valori intorno ai 7 milligrammi
per kg). Sulla base delle ricerche dell'Istituto Nazionale della Nutrizione
era stata ipotizzata una dieta media dell'italiano composta da 150 grammi di pasta,
condita con 50 grammi di salsa, 200 gr di pesce e, in aggiunta, 50 grammi di sottaceti
proprio per simulare le condizioni peggiori. Dai dati riscontrati è emerso che
il contenuto assorbibile di alluminio in un giorno è di 6 milligrammi, pur considerando
una dieta in condizioni limite come quelle appena esposte. Ora, secondo l'OMS
il limite accettabile per un individuo sano di 60 kg di peso è di 60 milligrammi
al giorno. Quindi, pur ipotizzando un contatto
di tutti i cibi con articoli di alluminio, si rimane ampiamente al di sotto di
quello che viene considerato un limite accettabile. Pertanto, pericoli nell'utilizzo
di oggetti in alluminio non esistono. Ma, visto che è
necessario giungere ad una norma positiva sull'impiego dell'alluminio, secondo
quali criteri essa dovrà essere costruita? Come si è visto è da escludere
la possibilità di ricorrere alle prove di migrazione con dei simulanti perché
non sono assolutamente rappresentative di quello che succede nella realtà. Non
pare altresì opportuno proporre prove sul prodotto che, per quanto reiterate,
daranno sempre gli stessi risultati laddove applicate all'alluminio puro al 99,5%.
A questo riguardo pare sufficiente che il produttore dichiari il titolo di
purezza del metallo impiegato che, per quanto riguarda il cosiddetto tipo 1, non
deve contenere altri elementi in lega. Un'altra ipotesi che il
legislatore potrebbe sviluppare è quella di prescrivere delle limitazioni d'uso
dicendo, ad esempio: non utilizzare l'alluminio con gli alimenti acidi o salati.
Si tratterebbe però di un'ingiusta penalizzazione. Prima di tutto perché gli alimenti
non si presentano mai come totalmente acidi o totalmente salati, in secondo luogo
perchè non sarebbe possibile responsabilizzare il consumatore finale del giudizio
circa la natura del cibo che sta cucinando. Da ultimo per il motivo che, sulla
scorta dei risultati delle prove citate, entrano in gioco anche i parametri tempo
e temperatura, in combinazione fra loro, che diventano critici solo per valori
intorno ai 40 °C prolungati oltre le 24 ore. L'ipotesi individuata
dal gruppo di ricerca dell'Istituto, presentata al Ministero per la necessaria
traduzione in norma, prevede l'apposizione sugli oggetti di alluminio di avvertenze
del tipo: da non utilizzare per conservare gli alimenti a temperatura non refrigerata
per periodi superiori alle 24 ore. E' un'indicazione che il consumatore finale
può agevolmente comprendere ed è dettata sostanzialmente dal buon senso in quanto,
qualunque alimento, conservato fuori dal frigorifero per più di 24 ore, si deteriorerà
prima ancora di subire eventuali contaminazioni dal contenitore. |
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